Negli ultimi giorni diverse testate giornalistiche hanno dedicato spazio a una notizia preoccupante: le università dovranno collaborare con i servizi di sicurezza e comunicare loro anche informazioni protette dalla normativa in materia di riservatezza. La privacy è violata. Ma è davvero così? Il ddl Sicurezza ha già trasportato le università nel distopico mondo orwelliano o l’ombra del Grande Fratello potrebbe ancora essere allontanata dagli atenei?
Che le proposte e le manovre attuate dai Governi che si susseguono siano spesso oggetto di aspre polemiche, più o meno fondate, non è una novità. Non è nemmeno qualcosa da vedere con sfavore: le critiche possono essere essenziali propulsori della democrazia, soprattutto nella misura in cui contribuiscono a promuovere lo sviluppo di un confronto consapevole e ad aumentare la coscienza civica dei cittadini. A tal proposito, negli ultimi giorni vi è una tematica attorno alla quale si è sviluppato un acceso dibattito. Da un più allarmante Gli atenei vanno a braccetto con i Servizi: Orwell è servito de il Fatto Quotidiano a un più pacato Gli studenti: “Attacco all'autonomia degli atenei, il 17 in piazza contro il ddl Sicurezza” di Ansa, sono molte le notizie che circolano in rete e si impegnano ad offrire una spiegazione di come il cd. ddl Sicurezza potrebbe impattare sulle università e sul diritto alla riservatezza degli studenti. Ma qual è la situazione? Questo articolo non ha lo scopo di studiare esaustivamente il contenuto del ddl Sicurezza nel suo complesso, né pretende di analizzare quali siano le intenzioni del Governo Meloni a riguardo. L’obiettivo che ci poniamo è meno ambizioso: proporre qualche spunto su cui ognuno possa riflettere, tenuto conto delle norme vigenti in tema di servizi di sicurezza e università e di come verrebbero modificate se il ddl Sicurezza venisse approvato nella sua formulazione attuale.
Anzitutto, è opportuno inquadrare brevemente cosa sia il ddl Sicurezza. Ddl Sicurezza è il “soprannome” che viene usato per riferirsi al disegno di legge il cui titolo completo è Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Il ddl è stato presentato dal Ministro dell’interno (Piantedosi), da quello della giustizia (Nordio) e da quello della difesa (Crosetto) ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024. L’atto è stato quindi trasmesso al Senato, dove è attualmente in corso di esame. Ciò significa, è bene ribadirlo, che il ddl è tuttora, per l’appunto, un disegno di legge e non una legge vigente. In altre parole, è una proposta sulla quale si sta discutendo e che potrebbe quindi subire delle modifiche prima di essere approvata. Nulla di definitivo, almeno per il momento.
Ora che abbiamo qualche informazione in più riguardo all’iter che sta seguendo il ddl Sicurezza, possiamo addentrarci nel tema servizi segreti e università. La causa dei titoli di quotidiani più o meno allarmati che abbiamo citato in apertura è l’articolo 31 del disegno di legge che stiamo analizzando, che elenca una serie di modifiche da apportare a una norma ad oggi in vigore, ossia l’articolo 13 della legge numero 124 del 2007. Un esempio potrebbe essere utile a focalizzare meglio il meccanismo. Vogliamo costruire la nostra casa. Ci rivolgiamo perciò a un architetto che prepara per noi un progetto. Per varie vicissitudini, l’architetto che segue i lavori di costruzione cambia. Il nuovo architetto, dopo aver esaminato il progetto preparato dal collega che l’ha preceduto, propone di apportare qualche modifica che, a suo parere, migliorerebbe la tenuta della nostra casa. Allo stesso modo il nuovo Governo (il nuovo architetto), tramite l’art. 31 del ddl Sicurezza, propone di apportare cambiamenti a una norma (il progetto della casa) che già esiste ed è in vigore (l’articolo 13 della legge numero 124 del 2007). Per comprendere cosa comporti il ddl Sicurezza, quindi, è necessario in primis conoscere la norma che esso propone di riscrivere. Quindi cosa prevede l’articolo 13 della legge 124 del 2007?
«1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca».
Vale la pena di ricordare che DIS, AISE e AISI sono, rispettivamente, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Per comodità espositiva li chiameremo genericamente “servizi di sicurezza”. In sintesi, la norma che abbiamo citato prevede che i servizi di sicurezza, se ciò è necessario per adempiere alle loro funzioni, possano chiedere a tutte le pubbliche amministrazioni di collaborare. In questo quadro si colloca anche la possibilità di stipulare convenzioni con le università.
Ed ecco come l’articolo 31 del ddl Sicurezza vorrebbe modificare questa norma:
«1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza».
Le differenze, a ben vedere, non sono molte, e anche l’impianto complessivo della norma è simile al precedente: si parla ancora di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e servizi di sicurezza e, in secondo luogo, della possibilità di stipulare convenzioni con le università. Potrebbe allora sembrare che poco o nulla sia cambiato. Tuttavia così non è. Anzi, vi sono differenze di rilievo tra la precedente formulazione e questa proposta disegno di legge.
In prima battuta, cambia la geometria del rapporto tra servizi segreti e pubbliche amministrazioni. Nella formulazione dell’art. 13 della legge 124 del 20027 oggi in vigore, la prima che abbiamo riportato, si prevede che «il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni […] e chiedere ad ess[e] la collaborazione». Si configura quindi una relazione in cui i servizi possono corrispondere e chiedere. La disposizione affonda dunque le sue radici nel terreno della possibilità. Ben diversa la proposta del ddl Sicurezza: «Le pubbliche amministrazioni […] sono tenut[e] a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione». La prospettiva è totalmente ribaltata: si configura un obbligo (il sono tenute non lascia spazio a dubbi) per le pubbliche amministrazioni di collaborare. Il passaggio dal terreno della possibilità a quello del dovere che non lascia spazio ad alternative è inequivocabile.
Ulteriore elemento di differenza risiede nello scopo per il quale la relazione tra servizi di sicurezza e pubbliche amministrazioni viene ad instaurarsi. Nell’attuale normativa la collaborazione è finalizzata a permettere ai servizi «l'adempimento delle loro funzioni istituzionali». Secondo il ddl Sicurezza, invece, l’obiettivo diventa la «tutela della sicurezza nazionale». Una modifica che accentra il focus sulla dimensione securitaria della convivenza sociale ricorrendo a un concetto, quello di sicurezza nazionale, privo di contorni nitidi e che rischia, quindi, di essere oggetto di interpretazioni più o meno ampie. Minaccia la sicurezza nazionale un Paese che oltrepassa in armi il confine di un altro Stato? E gli studenti universitari che manifestano nelle piazze? E i migranti soccorsi al largo delle nostre cose? Ognuno di noi può dare a queste domande una risposta differente e argomentarne il perché. Da questo banale esempio possiamo capire dunque come richiamare la tutela della sicurezza nazionale possa voler dire riferirsi a situazioni molto diverse tra loro.
Il terzo e ultimo elemento delle norme che stiamo confrontando a meritare attenzione è relativo alla possibilità per i servizi segreti di stipulare convenzioni con le università. La previsione è rimasta invariata: tanto nel vigente articolo 13 della legge 124 del 2007 quanto nel ddl Sicurezza si legge che i servizi segreti «possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca». La stipula di convenzioni con le università, quindi, è ad ora, e rimane nella proposta del disegno di legge, una possibilità. Dunque perché tanto clamore mediatico attorno all’articolo 31 del ddl Sicurezza, grazie al quale, almeno secondo alcuni, le università diventerebbero dei “Grandi Fratelli” orwelliani? La risposta è servita: il disegno di legge propone di aggiungere, a completare la previsione appena citata, la frase «le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza». Il ddl vorrebbe pertanto aprire alla possibilità che le università comunichino ai servizi di sicurezza anche informazioni riservate, protette dalla disciplina sulla privacy.
Il quadro che si delinea analizzando le modifiche che il ddl Sicurezza prospetta può sollevare legittime preoccupazioni e perplessità. In particolare se considerato, da una parte, come il concetto di “sicurezza nazionale” sia tutt’altro che determinato e, dall’altra, come però proprio da esso dipenda la possibilità per i servizi di sicurezza di concludere accordi con le università per ottenere anche informazioni riservate.
D’altro canto, vale la pena chiudere la nostra disamina con una nota meno cupa. Anzitutto, scrivere che «le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni […] anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza» è ben diverso dall’affermare che le convenzioni obbligano le università a condividere dati riservati. Stando al tenore letterale della legge, quindi, permane la possibilità di non comunicare informazioni protette dalla privacy. Una facile obiezione può essere sollevata: già il solo fatto di prevedere che le convenzioni tra servizi di sicurezza e università possano derogare alla normativa sulla riservatezza è allarmante, anche se non vi è obbligatorietà. È innegabile, se non altro per i motivi che abbiamo detto poco sopra, che il testo del ddl Sicurezza provochi qualche preoccupazione. Tuttavia dobbiamo considerare che, come abbiamo ricordato all’inizio dell’articolo, un disegno di legge non è legge vigente. È ancora possibile, quindi, che nel dibattito parlamentare sorgano voci critiche e che il testo del ddl Sicurezza subisca modifiche. A tal proposito, va sottolineato che già molti emendamenti sono stati proposti e spaziano dalla modifica dell’articolo 31 del ddl sicurezza alla sua totale soppressione. Insomma, c’è ancora la possibilità che l’ombra del Grande Fratello stia ben distante dagli atenei.
31 gennaio 2025
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