Diritto d'espressione: dovere al dialogo responsabile

 

«La prima condizione perché il dialogo sia possibile è il rispetto reciproco, che implica il dovere di comprendere lealmente ciò che l’altro dice». Questa affermazione di Norberto Bobbio ci porta a riflettere sullo stato attuale dei dibattiti ai quali assistiamo e ci costringe ad ammettere il misero stato in cui versano. Chiediamoci allora come ognuno di noi possa esercitare in modo responsabile il proprio diritto alla libertà di manifestazione del pensiero: solo così contribuiremo ad innalzare il livello del confronto e ad ampliare i margini del diritto ad esprimersi.

 

di Emma Pivato

 

 

Quando ci si appresta ad affrontare il tema della libertà di manifestazione del pensiero si comincia sin da subito a percepire il peso che comporta l’approcciarsi a una questione tanto centrale per lo sviluppo di un confronto proficuo quanto ricca di zone d’ombra di difficile definizione. Se in linea di massima è possibile riscontrare un unanime consenso sul fatto che la libera espressione delle proprie opinioni sia il fondamento di un sistema democratico, quando ci si trova a dover individuare e giustificare quali possibili limiti tale libertà possa subire, le posizioni divergono nettamente. In altre parole: se, per ipotesi, decidessimo di interpellare un gruppo di persone, è probabile che tutte loro concorderebbero sull’importanza del diritto di espressione. Immaginiamo poi di porre agli stessi soggetti domande quali: è ammissibile che una persona, in un contesto pubblico, neghi l’esistenza della Shoah ed elogi l’operato di Hitler? O, per portare esempi tristemente vicini a noi: è corretto che venga pubblicamente negata l’esistenza di una guerra in Ucraina? O che le atrocità che vediamo siano anch’esse negate, o giustificate? La situazione è differente se tale affermazione proviene da un Ministro piuttosto che da una persona priva di visibilità e di un ruolo istituzionale? È altrettanto probabile che in questo secondo caso le risposte delle persone intervistate si discosterebbero l’una dalle altre, forse anche notevolmente. D’altronde, l’esistenza di innumerevoli e contrastanti visioni è ciò che sperimentiamo in questi giorni nel dibattito politico e televisivo, profondamente banalizzato e impoverito anche a causa della dilagante incapacità di sostenere un confronto costruttivo.

 

La situazione finora delineata mette in luce come il problema più gravoso con cui interfacciarsi qualora si tratti la tematica della manifestazione del pensiero sia l’individuazione dei limiti ai quali tale libertà può essere sottoposta. Un imprescindibile punto di riferimento, nel panorama giuridico italiano, è costituito dall’articolo 21 della Costituzione che recita, al primo comma: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». L’ultimo comma della norma indica, come solo limite espressamente individuato, il buon costume: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni» contrarie allo stesso. Un primo elemento che merita di essere considerato è il seguente: quello di buon costume è un concetto molto difficile da circoscrivere. È un altro esempio di come una nozione possa, ad un’analisi superficiale, risultare piuttosto chiara e condivisibile salvo poi, quando ci si trova a doverla descrivere, diventare nebulosa e indefinibile. Viola il buon costume passeggiare in costume da bagno? La risposta, che probabilmente sorgerebbe spontanea, è che dipende da una pluralità di fattori: dalla prossimità o meno di un luogo dedicato alla balneazione, dal contesto sociale e dall’epoca storica di cui ci occupiamo, per dirne alcuni. Sembra già possibile notare, senza necessità di indagare oltre, come più si tenti di definire il concetto più ci si allontani da un’idea univoca e condivisa. Una simile indeterminatezza se da un lato crea evidenti difficoltà (a maggior ragione nell’ambito giuridico, il quale necessita di nozioni certe per poter applicare disposizioni che da quelle nozioni derivano), d’altro canto è una componente inevitabile nel panorama normativo. Il diritto, infatti, come già ricordava Cicerone, è valido in tanto in quanto riesca a soddisfare i bisogni della società alla quale dev’essere applicato. Pertanto è fondamentale che sopravvivano nelle norme concetti “in bianco”, i quali verranno “colorati” di volta in volta in base alle modificazioni nel frattempo intervenute nel sentire sociale. Ciò è quanto giustifica la presenza della dicitura buon costume nell’art. 21, Cost. e che, contemporaneamente, spiega ove nasce, sul piano giuridico, la difficoltà nello specificare i limiti a cui la libertà di manifestazione del pensiero può legittimamente essere sottoposta. Nella sentenza n. 9 del 1956 la Corte costituzionale evidenziò che «limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica». Se ne deduce che, per poter circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 21, Cost., è necessario (oltre ad una previsione legislativa) individuare dei valori costituzionalmente garantiti meritevoli di una tutela almeno equivalente a quella offerta alla libertà di manifestare le proprie opinioni. In altre parole, se su un piatto di una immaginaria bilancia ponessimo il diritto ad esprimersi, sull’altro dovremmo porre un principio costituzionale che abbia quantomeno lo stesso peso. Questo meccanismo di bilanciamento, che osserviamo ora in merito ad uno specifico tema, è la cifra caratterizzante dell’operato delle Corti costituzionali. Un ulteriore elemento che emerge delle parole della Consulta è che il diritto da controbilanciare, se non espressamente menzionato da norme, può essere ricavato anche tramite la logica interpretativa. Ecco, dunque, che oltre al buon costume (unico limite esplicito) possono indicarsi altre restrizioni (implicite), individuate dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, assume rilevanza la necessità di garantire i diritti inviolabili intrinsecamente legati alla persona quali, per esempio, l’onore o la reputazione (sentenza n. 86 del 1974). Un altro bene giuridico in nome del quale può essere motivata una riduzione della libertà d’espressione è l’ordine pubblico. In tal caso l’obiettivo è proteggere la pace sociale, l’ordinato svolgimento della vita di relazione, così da permettere il mantenimento di un clima pluralista in seno al quale le istituzioni democratiche possano svilupparsi e godere di stabilità. Proprio questa fu la ragione che spinse i padri costituenti ad inserire la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la quale statuisce: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Nella pronuncia n. 1 del 1957, il giudice delle leggi statuì che è da ritenersi legittimo limitare la libertà prevista dall’art. 21 della Carta costituzionale qualora un atto apologetico si concreti in un’esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. L’approfondimento delle varie sfaccettature che gravitano attorno alla tematica che stiamo affrontando e l’analisi delle pronunce della Consulta a tal proposito potrebbe proseguirsi a lungo. Tuttavia, ai fini della nostra trattazione, quanto abbiamo detto può ritenersi sufficiente a dare un’idea, seppur rapida, del quadro tracciato nell’ordinamento italiano.  

 

Se la Corte costituzionale italiana ha dovuto ricorrere all’applicazione di raffinate tecniche interpretative allo scopo di individuare limiti non espressi che la libertà di manifestazione del pensiero può subire, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo (cd. Corte di Strasburgo) ha incontrato certamente meno difficoltà. L’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU), infatti, al comma 2 elenca chiaramente quali possono essere le fonti della restrizione: la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario. Un elenco, come si nota, ben più nutrito della concisa disposizione di cui al nostro art. 21, Cost. È opportuno evidenziare che l’elencazione riportata, per un certo verso, potrebbe sembrare quasi una trasposizione letterale e più estesa di elementi che la Consulta ha nel corso degli anni ricavato in via interpretativa dalla sfera normativa nazionale. Ricordiamo inoltre come la giurisprudenza italiana guardi costantemente al piano europeo, vi si confronti e talvolta ne recepisca le istanze.

 

In relazione all’art. 10, CEDU, si individuano alcuni criteri che devono imprescindibilmente sussistere perché sia lecito porre condizioni alla libertà d’espressione. La limitazione deve essere prevista per legge, volta a garantire uno dei beni poco sopra evocati, il meno invasiva possibile (compatibilmente con lo scopo da ottenere) e, infine, necessaria in una società democratica. Quest’ultima previsione si basa sulla presunzione che, nella maggior parte dei casi, un contesto sociale abituato al confronto e all’esercizio del dialogo possa neutralizzare istanze che ne mettono a rischio l’esistenza senza bisogno dell’intervento del potere giudiziario: la contraddittorietà e l’infondatezza di simili posizioni dovrebbe mostrarsi a seguito delle contestazioni mosse dai cittadini stessi. Tuttavia si ammette che un siffatto meccanismo virtuoso possa non intervenire in modo efficacie. Pertanto, la limitazione alla libera espressione di opinioni potrebbe divenire inevitabile.

 

A conferma di quest’impostazione, la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo si è spesa per affermare che l’art. 10 riconosce un fondamentale diritto, il quale costituisce uno dei fondamenti del vivere democratico. Ne discende che la libertà di manifestazione del pensiero debba essere garantita non solo nei confronti di quelle idee o informazioni guardate con favore e considerate inoffensive o addirittura edificanti, ma debba anche tutelare le esternazioni che potrebbero infastidire o disturbare lo Stato o qualche settore della popolazione. Questo è ciò che si richiede ad una società che voglia dirsi pluralista (così si statuisce, per esempio, nella sentenza Handyside contro Regno Unito del 7 dicembre 1976). Tuttavia, è estremamente importante sottolineare che ciò non equivale a poter dire tutto quel che si desidera. È stato più volte ribadito, altrettanto vivacemente, che il cd. hate speech non è ascrivibile alla salvaguardia offerta dalla CEDU. Va considerato, difatti, come la tolleranza e il rispetto per l’eguale dignità di tutti gli esseri umani costituiscano un bene di suprema rilevanza. Pertanto è un passo obbligato, in alcune circostanze, sanzionare o finanche prevenire tutte le forme d’espressione che aumentino, incitino, promuovano o giustifichino un odio basato sull’intolleranza. Questo sempre purché le formalità, condizioni, restrizioni o penalità imposte siamo proporzionate allo scopo legittimamente perseguito (si veda la sentenza Erbakan contro Turchia del 6 giugno 2006).

 

Per offrire una lettura di sintesi che ci permetta di mettere a fuoco il nocciolo di quanto finora esposto, possiamo individuare un minimo comune denominatore che lega l’operato della Corte costituzionale italiana e quello della Corte Europea dei Diritti dell’uomo: entrambe hanno mirato a individuare una sorta di “parametro di tenuta”, una misura che non può essere superata senza incorrere in una grave e concreta minaccia per la comunità democratica. Il danneggiare diritti inviolabili dell’uomo, la riorganizzazione del partito fascista, l’hate speech sono fenomeni che eccedono la soglia evidenziata dalla giurisprudenza italiana ed europea. In particolare, giova richiamare alla mente quanto detto in merito al sopracitato requisito della necessarietà della restrizione in una società democratica, che legittima la limitazione alla libertà di espressione. In quella sede, si è evidenziato che, se la dialettica pluralista è fiorente, sarà in grado di far emergere la contraddittorietà delle posizioni che attentino alla sua stessa esistenza. Solo quando essa sia carente l’apparato giurisdizionale ritiene di dover intervenire a proteggerla. Ed è in questo momento, quando le Corti rispondono all’allarme, che si individua il parametro di tenuta. In altri termini, se la società non si dimostra capace di mostrare l’insensatezza delle istanze che la minacciano i giudici prendono atto del livello di sviluppo al quale il dialogo democratico è giunto, e lì fissano la soglia da non oltrepassare. Di conseguenza potremmo sostenere che, con ogni probabilità, più i cittadini riusciranno ad elevare la qualità del confronto dialettico, più si alzerà lo standard di resistenza riconosciuto dagli organi giurisdizionali. Pertanto, è opportuno che noi tutti ci educhiamo a ricercare un confronto profondo al punto da cogliere le incoerenze nelle antitesi altrui e vederle come opportunità per ampliare le nostre riflessioni. Imparando dai pensieri altrui, seppur sbagliati, avremo modo di arricchire le nostre tesi e renderle sempre meno contraddittorie. D’altra parte, anche quando saranno gli interlocutori a indicarci i nostri errori trarremo un beneficio: noteremo un’inesattezza prima invisibile ai nostri occhi e vi troveremo rimedio, così perfezionando l’idea che supportiamo.  

 

Vi è poi un’altra componente da considerare, che assume un ruolo centrale nel sistema che stiamo provando a delineare: la responsabilità di ognuno, che si declina in varie forme. In primis, va sottolineato che lo stesso art. 10 della CEDU, al comma 2, riconosce che l’esercizio del diritto d’espressione comporta «doveri e responsabilità». D’altronde che all’avanzamento delle libertà debba corrispondere quello dei doveri è una circostanza della quale alcuni pensatori più avveduti si mostravano ben consapevoli già in tempi risalenti. Si pensi che Giuseppe Mazzini, nella sua opera Doveri dell’uomo del 1860, mise chiaramente in luce come un’ideologia improntata all’esaltazione dei soli diritti avesse condotto a un inasprimento di conflitti tra individui. Infatti ciascun uomo aveva imparato a trascurare il fatto di essere inserito in una collettività, che così si era impoverita. Solo all’interno di quest’ultima, però, il clima di scambio di opinioni necessario a un avanzamento delle libertà poteva germogliare. Pertanto, l’autore volle sottolineare la grande rilevanza del ruolo dei doveri e delle responsabilità connesse alla conquista delle libertà.

Pensando alla situazione odierna, tenere presente tale responsabilità risulta quantomeno opportuno anche in relazione alla manifestazione del pensiero: senza non sembra possibile pensare a un serio sviluppo del confronto (l’esperienza narrata da Mazzini lo dimostra). Tantomeno, quindi, sarebbe ipotizzabile il conseguente innalzamento del più volte richiamato parametro di tenuta della democrazia.

 

Un dato che certamente va preso in considerazione è che gli interlocutori che entrano in contatto tra loro hanno un bagaglio di competenze differente. Non si può negare che ognuno di noi sia portatore di conoscenze e sensibilità che lo caratterizzano e derivano dal vissuto personale: ogni esperienza lascia in chi la vive una traccia la quale si interseca con un percorso di crescita che non potrà mai essere il medesimo per tutti. Ne deriva che, in base alle sollecitazioni ricevute nel tempo, qualcuno avrà sviluppato più relazioni di altri in un determinato ambito. È vero che, a ben vedere, non c’è alcun ambito che possa dirsi completamente avulso dagli altri e, dunque, è probabile che si sia entrati in contatto anche con tematiche che non si conosce approfonditamente. Tuttavia è parimenti da considerare che, non avendo la possibilità di entrare nel dettaglio di tutte le questioni che ci si trovi ad affrontare, è conveniente affidarsi a chi in quell’ambito ha più dimestichezza. Certamente anche mettendo in discussione le conoscenze si contribuisce al loro perfezionamento, ma se un soggetto dovesse dubitare di ogni informazione con la quale entra in contatto inevitabilmente, data loro quantità, non gli rimarrebbe poi tempo per acquisire nuove relazioni. In altre parole, se vogliamo sperare di arrivare a una verità che sia la più completa possibile, dobbiamo dare per assodata almeno una parte delle verità parziali dalle quali partiamo, non avendo modo di vagliarle tutte nuovamente. Motivo per cui è più vantaggioso fidarci di chi quella parte di verità l’ha già indagata, pur dovendo accettare che nel suo ragionamento (come, d’altronde, nel nostro) si celi un margine d’errore. Poniamo, per esempio, il caso di una persona che sparando ne ferisca un’altra. Non serve essere giuristi affermati per sapere che potrebbe sussistere un illecito: è una conoscenza che rientra anche nell’ambito di esperienza comune. Tuttavia, sono necessarie competenze più specifiche per valutare se sussistano gli elementi costitutivi del dolo o della colpa o per strutturare una fondata strategia difensiva nel caso venga aperto un procedimento a carico del soggetto. Ancora, l’imputato potrebbe certo mettere in discussione il percorso argomentativo del proprio avvocato, ma per elaborarne uno altrettanto efficacie probabilmente dovrebbe almeno acquisire le stesse competenze, perdendo così tempo prezioso.

 

Il ragionamento che abbiamo svolto fin qui getta un fascio di luce su una prima forma di responsabilità che siamo chiamati ad attuare: fidarsi dell’interlocutore quando riesce a dar prova che la sua tesi è meno contraddittoria della nostra e assumere quella come base per un percorso dialettico comune. Troppo spesso, purtroppo, siamo invece abituati ad osservare dinamiche per cui appena l’oratore sente la sua opinione cedere alla maggior coerenza di quella altrui si sottrae al confronto, alzando la voce o sviando il discorso. Talvolta addirittura attaccando la controparte. Ed ecco che è possibile, quindi, notare un altro versante che crea in noi un dovere: impegnarci per cogliere nelle posizioni che fanno crollare i nostri argomenti un’occasione di miglioramento, non un oltraggio nei nostri confronti. È bene che le nostre contraddizioni emergano, poiché solo se notate possono essere risolte.

 

D’altra parte, se fossimo invece noi a sostenere la tesi meno ambigua, avremmo una responsabilità altrettanto intensa, ossia quella di aiutare l’altro ad afferrare la stonatura nel suo ragionare. È inoltre essenziale che, quando si ritengono fondate le proprie affermazioni, ci si ponga con un atteggiamento critico, disponibile a vagliare nuovamente, ove necessario, l’effettiva solidità dei propri pensieri. Se così non fosse non sarebbe possibile incrementare la consapevolezza di quanto sia importante un confronto costruttivo. In primo luogo, difatti, come potremmo pretendere che l’altra persona sia bendisposta a mettere in dubbio quanto crede se noi per primi ci rifiutassimo di fare altrettanto? I nostri comportamenti sono il primo mezzo che abbiamo per manifestare ciò di cui siamo convinti: colpiscono l’interlocutore molto più dei nostri discorsi, poiché si rendono evidenti ancor prima che le parole siano pronunciate. In secondo luogo, sottrarre un’opinione all’altrui analisi significa astrarla dal confronto, cioè proprio dalla sede in cui è chiamata a dimostrare la sua validità: è solo inserendosi in modo coerente nelle relazioni che la circondano che rivela la sua non contraddittorietà.  

 

Giunti al termine, tracciamo una rapida sintesi del lungo percorso che abbiamo tentato di svolgere in queste righe. Abbiamo dato avvio alla nostra analisi guardando alla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea ed abbiamo osservato i limiti devono sussistere al fine di rendere legittima una limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero, contemplata dall’art. 21 della nostra Costituzione e dall’art. 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Un criterio di grande rilevanza è costituito dal fatto che la restrizione all’espressione di un’opinione deve essere necessaria in una società democratica. Tale necessarietà si traduce nella previsione di quello che abbiamo definito il “parametro di tenuta” della democrazia, il centro nevralgico della questione. Secondo l’analisi dei giudici, non si può superare tale soglia senza porre in serio pericolo l’esistenza della società democratica. Si è anche notato, d’altra parte, che più la dinamica pluralista fiorisce, meno si ravviserà la necessarietà della misura restrittiva: i cittadini saranno in grado di cogliere l’incoerenza delle opinioni che minacciano il vivere civile ancor prima che quest’ultima, rendendola superflua. Ne deriva l’estremo rilievo che riveste lo sviluppo un dialogo costruttivo. Ci siamo quindi spesi per individuare gli elementi che permettano a tutti noi di contribuire all’evoluzione del confronto in un clima pluralista. Infine, si è sostenuto che un ruolo essenziale è svolto dalla consapevolezza che al diritto d’espressione si legano inevitabilmente doveri e responsabilità, che abbiamo cercato di delineare nel modo più chiaro possibile.

 

In conclusione, non si può fare a meno di constatare che i dibattiti mediatici ai quali assistiamo da qualche settimana a questa parte sembrano rispondere a una logica diametralmente opposta a quella che abbiamo descritto. La situazione geopolitica attuale esigerebbe di essere affrontata in contesti che dimostrino di coglierne l’estrema complessità e affrontino la questione con il rispetto e l’attenzione che merita. Raramente, se non mai, ciò avviene. Negli studi televisivi si chiede agli ospiti di inquadrare una possibile soluzione in pochi minuti (come se fosse possibile) e spesso si generano incomprensioni e battibecchi che inaspriscono gli animi e impediscono un dialogo costruttivo che permetta realmente di dipanare almeno alcuni dei temi in gioco. I social vengono utilizzati per lanciare slogan comodi quanto inopportuni i quali, com’è naturale, mirano alla semplificazione (e talvolta banalizzazione) del messaggio divulgato. Simili dinamiche non contribuiscono di certo ad accrescere un clima di confronto e pluralismo. Eppure, traendo insegnamento da quanto avviene proprio in Russia, dove ogni manifestazione del pensiero che provi a considerare posizioni alternative a quella dominante è repressa, dovremmo renderci conto di quanto poter esprimere liberamente la propria opinione nel dialogo tra le varie parti sia un bene da proteggere, rispettare e trattare con la responsabilità che merita.

 

 12 maggio 2022

 








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