Legalità, legittimità e giustizia

 

La legalità da sola non salvaguarda da alcunché; solamente se compresa nella sua relazione con il concetto di legittimità può contribuire al perseguimento della giustizia. 

 

di Simone Basso

 

Luciano Caldiari, "Il potere", Trittico (1978)
Luciano Caldiari, "Il potere", Trittico (1978)

 

Legalità e legittimità sono termini il cui uso spesso è ambiguo e frequentemente sono utilizzati come sinonimi. Intorno a questi due significati si aprono molte questioni interessanti. 

La legalità innanzitutto viene definita come la condizione di conformità alla legge e a quanto essa prescrive o vieta. Il termine legalità quindi può essere riferito ad ogni atto, azione, provvedimento che rispetti la legge in vigore. Perché vi sia legalità deve esservi innanzitutto un insieme di norme giuridiche a cui fare riferimento – il cosiddetto “diritto” –; dunque perché un qualunque atto possa essere definito legale o meno si devono avere ben presenti le leggi vigenti del luogo cui ci si riferisce. Essendo ogni ordinamento giuridico differente da paese a paese, ne deriva una grande variabilità rispetto a quello che può essere considerato “legale” o meno in parti diverse del mondo. 

 

Cercando di indagare più a fondo la questione sorge la domanda: da dove deriva quel particolare “insieme di leggi” che uno Stato adotta? Esso è il risultato del cosiddetto processo di legiferazione che è il processo che identifica l’atto di decidere quelle che sono le nuove leggi che dovranno regolare la convivenza in quella determinata nazione. Ma l’interrogazione può continuare: all’interno di una “comunità” o di una “società”, chi detiene il potere di legiferare? In che modo può esercitarlo? E quali sono gli obiettivi che si pone nel determinare quale sia la norma giuridica da adottare nell’ordinamento? Inoltre, essendo la società in continua mutazione nel tempo, anche l’ordinamento dovrà continuamente essere modificato, quali sono allora le finalità che guidano il suo processo di definizione e rinnovamento? E quali i criteri che dovrebbero orientare le scelte del legislatore? Proprio su questi argomenti l’insieme delle norme giuridiche di ogni Stato sono andate via via definendosi, seguendo e sviluppando diverse teorie del diritto facenti riferimento a loro volta a diverse filosofie.

 

Per provare a rispondere a queste domande spesso si parte richiamandosi al diritto già esistente e alle leggi in vigore:  ad esempio in Italia – Paese che si definisce come Repubblica parlamentare – è prevista una suddivisione e separazione dei poteri (legislativo, giudiziario, esecutivo) nei diversi organi secondo determinate norme; queste ultime prevedono che il potere legislativo spetti al parlamento, che a sua volta deve rappresentare il popolo, il quale detiene dunque la sovranità per via rappresentativa. Alla base di queste norme c’è la Costituzione e il diritto che ne consegue. Fare riferimento alla disciplina del diritto costituzionale può sicuramente essere un punto di partenza per rispondere alle domande di cui sopra, ma continuando ad indagare in profondità risulta chiaro che le stesse questioni possono essere riproposte anche a questo primo riscontro. Si è capito ad esempio che secondo l’ordinamento italiano il potere legislativo spetti al parlamento in linea con quanto previsto dalla Costituzione, ma l’interrogativo rimane: perché è stato deciso così? In ragione di cosa si è costituito un ordinamento giuridico che assumesse questa forma? Per rispondere a queste e alle molte altre domande che possono essere sollevate, non basta riferirsi unicamente alle leggi vigenti, ma prima o poi ci si dovrà in qualche modo confrontare con motivazioni e argomenti che travalicano le disposizioni degli ordinamenti in essere, richiamandosi così ai principi e valori che nel tempo sono stati riconosciuti come fondamentali per la vita umana.

 

 

Ogni ordinamento giuridico pertanto non risulta mai neutro rispetto alle domande che indagano appunto i valori, le finalità della vita e le ragioni ultime che muovono le azioni di noi esseri umani, né può mai essere neutro rispetto alle argomentazioni che lo mettono alla prova e lo contestano, e che rappresentano la ricerca stessa dell’uomo rispetto a tali questioni esistenziali. È proprio nel perseguire questo continuo ed estremo domandare che si palesa con chiarezza il ruolo della filosofia anche nel campo del diritto. 

 

Un ordinamento giuridico che si crede non implicato in tale discussione non trova alcun fondamento che non sia la cieca ripetizione di sé stesso; per questa ragione il concetto di legalità necessita di essere compreso in relazione ai concetti di legittimità e giustizia. Lì dove per legalità si intende la conformità di un atto con l’insieme delle leggi dello Stato, la legittimità sta ad indicare il fondamento stesso del diritto dello Stato, ovvero il criterio a cui si rifà chi detiene il potere di legiferare – cioè il potere di dare forma alla legalità – o eventualmente chi lo contesta.

Ogni potere (legislativo, esecutivo, giudiziario) è chiamato a costituirsi “legalmente” – ovvero nel rispetto delle procedure/norme previste dalla legge –, ma allo stesso tempo è chiamato ad essere legittimato dai principi che fondano il diritto stesso, ovvero quei valori di cui noi tutti siamo alla continua ricerca e in vista dei quali affrontiamo le scelte della vita.

 

Nello “Stato moderno democratico”, ad esempio, la fonte di legittimazione attualmente maggiormente riconosciuta è la cosiddetta “volontà popolare” (per un approfondimento critico su questo argomento rimandiamo ad Apocalisse democratica). Capita pertanto che volendo denunciare un certo cambiamento (riguardante la gestione del potere), che difficilmente può essere contestato dal punto di vista strettamente legale, si faccia riferimento ad un problema di “legittimità”, e quindi, nel nostro caso alla necessità di dare riscontro ad una rappresentanza reale negli organi dello Stato di quella che è la “volontà del popolo”. Da ciò si aprono numerose discussioni in ambito giuridico e politico.

 

Quel che preme sottolineare in questo articolo però è l’importante ruolo ricoperto dal concetto di “legittimità”. Lo Stato che ritiene di trarre la giustificazione del proprio diritto unicamente dal principio di legalità (definito “Stato legislativo” da Carl Schmitt in Legalità e legittimità), mostra in primo luogo di non avere consapevolezza della non neutralità di ogni ordinamento giuridico – di cui si è parlato in precedenza – e in secondo luogo compie una riduzione della “legittimità” alla mera “legalità”, annullandone così il significato. 

 

Non basta che un atto sia legale (ovvero conforme alla legge in vigore) perché questo possa essere considerato legittimo, né tanto meno giusto; come testimonia il caso per eccellenza della Germania nazista, in cui addirittura uno sterminio può essere compiuto nel rispetto e nel pieno adempimento della legge. La legalità, concepita astrattamente come l’unico criterio a cui un atto debba rispondere per poter essere considerato “giusto”, scade così in un miope “legalismo”, ovvero in quella che Norberto Bobbio, in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, chiama “concezione formale della giustizia”, secondo la quale «la legge positiva è giusta per il solo fatto di essere legge».

 

Richiamarsi alla legittimità significa rifarsi ad una motivazione che travalica le ragioni della sola “legalità”. In un senso più estensivo del significato di “legittimità” possono rientrare anche principi morali, o criteri di «rispondenza alla giustizia [...], alla ragione, alla logica,  […] e in genere a norme e principi di natura non strettamente giuridica» (Dizionario Treccani).

 

La legittimità dunque rappresenta quello spazio aperto di ogni ordinamento giuridico, entro il quale qualunque argomentazione ad esso contraria o a favore, può e deve essere accolta e vagliata, affinché il diritto in vigore venga salvaguardato o in alternativa, abbandonato e sostituito. 

 

Nemmeno la legittimità può alcunché se intesa come mera rispondenza e adesione di un potere ad una qualsiasi “volontà popolare”; anch’essa necessita di definirsi via via indagando e ricercando con scrupolo la sua fonte più autentica, i valori che la giustificano.

 

Si comprende da queste riflessioni che non tutto ciò che è legale, e neppure tutto ciò che è legittimo può esaurire il giudizio rispetto a ciò che è giusto; permane uno iato tra queste parole (per approfondire: Qual è il rapporto tra giustizia e legge). La legalità senza legittimità è usurpazione. A sua volta la legittimità che si accontenta di sé stessa e dello stato delle cose che la sostengono, senza condannare l’ingiustizia cui assiste, si prosciuga in fretta della linfa che la nutre.

 

Solo insieme legalità e legittimità possono aspirare alla realizzazione della Giustizia. 

 

1° marzo 2021

 








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